LEGGE
15 gennaio 1992, N. 50
Attuazione
della direttiva n.85/577/CEE in materia di
CONTRATTI
NEGOZIATI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 42 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva
n.85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente
la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 (Campo di applicazione)
1. Il presente decreto si applica ai contratti tra
un operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti
la fornitura di beni o la prestazione di servizi,
in qualunque forma, stipulati:
a) durante la visita dell'operatore commerciale al
domicilio del consumatore o di un altro consumatore
ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali
nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente,
per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore
commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante
la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo
che il consumatore ha avuto modo di consultare senza
la presenza dell'operatore commerciale.
2. Il presente decreto si applica anche nel caso di
proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti
effettuate dal consumatore in condizioni analoghe
a quelle specificate nel comma 1, per le quali non
sia ancora intervenuta l'accettazione dell'operatore
commerciale.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) consumatore: la persona fisica che, in relazione
ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati
dal presente decreto, agisce per scopi che possono
considerarsi estranei alla propria attività
professionale;
b) operatore commerciale: la persona fisica o giuridica
che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali
disciplinati dal presente decreto, agisce nell'ambito
della propria attività commerciale o professionale,
nonchè la persona che agisce in nome o per
conto di un operatore commerciale.
Art. 3 (Esclusioni)
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione
di beni immobili ed i contratti relativi ad altri
diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei
contratti relativi alla fornitura di merci e alla
loro incorporazione in beni immobili, nonchè
i contratti
relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti
alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico
corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
c) contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto
anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di
beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo
globale che deve essere pagato da parte del consumatore
non supera l'importo di lire cinquantamila, comprensivo
di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie
che risultino specificamente individuate nella nota
d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo,
con indicazione della relativa causale. Si applicano
comunque le disposizioni del presente decreto nel
caso di più contratti stipulati contestualmente
tra le medesime parti, qualora l'entità del
corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo
dei singoli contratti, superi l'importo di lire cinquantamila.
Art. 4 (Diritto di recesso)
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali
soggetti alle disposizioni del presente decreto è
attribuito al consumatore un diritto di recesso nei
termini ed alle condizioni indicati negli articoli
seguenti.
Art. 5 (Informazione sul diritto di recesso)
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali
soggetti alle disposizioni del presente decreto l'operatore
commerciale deve informare il consumatore del diritto
di cui all'art. 4. L'informazione deve essere fornita
per iscritto e deve contenere:
a) l'indicazione dei termini, delle modalita' e delle
eventuali condizioni per l'esercizio dei diritto di
recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va
esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo
o, se si tratti di società o altra persona
giuridica, la denominazione e la sede della stessa,
nonche' l'indicazione del soggetto al quale deve essere
restituito il prodotto eventualmente già consegnato,
se diverso.
Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto
di recesso non sia soggetto ad alcun termine o
modalità, l'informazione deve comunque contenere
gli elementi indicati nella lettera b).
2. Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c)
dell'art. 1, qualora sia sottoposta al consumatore,
per la sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque
denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve
essere riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente
dalle altre clausole contrattuali e con caratteri
tipografici uguali o superiori a quelli degli altri
elementi indicati nel documento. Una copia della nota
d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della
data di sottoscrizione, deve essere consegnata al
consumatore.
3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine,
l'informazione deve essere comunque fornita al momento
della stipulazione del contratto ovvero all'atto della
formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista
dal comma 2 dell'art. 1 ed il relativo documento deve
contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre
agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del
luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore,
nonchè gli elementi necessari per identificare
il contratto. Di tale documento l'operatore commerciale
può richiederne una copia sottoscritta dal
consumatore.
4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera d),
l'informazione sul diritto di recesso deve essere
riportata nel catalogo o altro documento illustrativo
della merce o del servizio oggetto del contratto,
o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici
uguali o superiori a quelli delle altre informazioni
concernenti la stipulazione del contratto, contenute
nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo
della indicazione completa degli elementi di cui al
comma 5, può essere riportato il solo riferimento
al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione
del relativo termine e con rinvio alle indicazioni
contenute nel catalogo o altro documento illustrativo
della merce o del servizio per gli ulteriori elementi
previsti nell'informazione.
5. L'operatore commerciale non potrà accettare
a titolo di corrispettivo effetti cambiari che abbiano
una scadenza inferiore a 15 giorni dalla stipulazione
del contratto e non potrà presentarli allo
sconto prima di tale termine.
Art. 6 (Esercizio del diritto di recesso)
1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto
di cui all'art. 4 deve inviare all'operatore commerciale
o al soggetto indicato nel precedente art. 5, ove
sia diverso, una comunicazione in tal senso nel termine
di 7 giorni, che decorrono:
a) alla data di sottoscrizione della nota d'ordine
contenente l'informazione di cui al precedente art.
5 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una
nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione
stessa, per i contratti riguardanti la prestazione
di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura
di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente
mostrato o illustrato dall'operatore commerciale il
prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva,
per i contratti riguardanti la fornitura di beni,
qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza
dell'operatore commerciale ovvero sia stato mostrato
o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello
oggetto del contratto.
Le parti possono convenire nel contratto garanzie
più ampie nei confronti dei consumatori rispetto
a quanto previsto nel presente decreto.
2. Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di
fornire al consumatore l'informazione sul diritto
di recesso, ai sensi dell'art. 5, oppure abbia fornito
una informazione incompleta o errata che non abbia
consentito il corretto esercizio di tale diritto,
il termine indicato nel comma 1 è di sessanta
giorni dalla data di stipulazione del contratto, per
i contratti riguardanti la prestazione di servizi,
ovvero dalla data di ricevimento della merce, nel
caso di contratti riguardanti la fornitura di beni.
3. La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta
dal medesimo soggetto che ha stipulato il contratto
o che ha formulato la proposta contrattuale, deve
essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, che si intende spedita in tempo utile
se consegnata all'ufficio postale accettante entro
i termini previsti dal presente decreto o dal contratto,
ove diversi. La comunicazione può essere inviata
anche mediante telegramma, telex e fac-simile spediti
entro i termini indicati nel comma 1 o nel comma 2,
a condizione che sia confermata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, con le medesime modalità,
entro le 48 ore successive. L'avviso di ricevimento
non è, comunque, condizione essenziale per
provare l'esercizio del diritto di recesso.
4. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione
concernente il diritto di recesso in luogo di una
specifica comunicazione, è sufficiente la restituzione,
entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.
Art. 7 (Condizioni per l'esercizio del diritto di
recesso)
1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni,
qualora vi sia stata la consegna della merce la sostanziale
integrità della merce da restituire ai sensi
del successivo art. 8 è condizione essenziale
per l'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi
prevista dal comma 2 dell'art. 6 è comunque
sufficiente che la merce sia restituita in normale
stato di conservazione in quanto sia stata custodita
ed eventualmente adoperata con l'uso della normale
diligenza.
2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi,
il diritto di recesso non può essere esercitato
nei confronti delle prestazioni che siano state già
eseguite.
Art. 8 (Effetti dell'esercizio del diritto di recesso)
1. Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale
della comunicazione di cui al precedente art. 6, le
parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti
dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte
salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse
siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite,
le ulteriori obbligazioni di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo.
2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il
consumatore è tenuto a restituire all'operatore
commerciale o al soggetto da questi designato la merce
ricevuta entro sette giorni dalla data del suo ricevimento
ovvero entro il maggior termine convenuto dalle parti.
Ai fini della scadenza del termine la merce si intende
restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio
postale accettante o allo spedizioniere. Le spese
di spedizione sono a carico del consumatore.
3. L'operatore commerciale entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui all'art. 6
ovvero dal ricevimento della merce restituita, deve
rimborsare al consumatore le somme da questi eventualmente
pagate, ivi comprese le somme versate a titolo di
caparra Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali
spese accessorie, così come individuate ai
sensi dell'art. 3, comma 2, a condizione che tale
esclusione sia stata espressamente prevista nella
nota d'ordine o nell'informazione di cui all'art.
5, ovvero nel catalogo o altro documento illustrativo.
Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora
vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate
con valuta non posteriore alla scadenza del termine
precedentemente indicato. Nell'ipotesi in cui il pagamento
sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari,
qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso,
deve procedersi alla loro restituzione. È nulla
qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso
nei confronti del consumatore delle somme versate,
in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
Art. 9 (Altre forme speciali di vendita)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni
o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali
commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico
tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi,
e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto
stesso, nonchè ai contratti conclusi mediante
l'uso di strumenti informatici e telematici.
2. Per i contratti di cui al comma 1 dell'informazione
sul diritto di cui all'art. 4 deve essere fornita
nel corso della presentazione del prodotto o del servizio
oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari
esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento
impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche.
Per i contratti negoziati sulla base di una offerta
effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione
deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione
nella quale sono contenute le offerte. L'informazione
di cui all'art. 5 deve essere altresì fornita
per iscritto, con le modalità previste dal
comma 3 di tale articolo, non oltre il momento in
cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine
per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente
art. 6, decorre dalla data di ricevimento della merce.
Art. 10 (Irrinunciabilità del diritto di recesso)
1. Il diritto di cui all'art. 4 è irrinunciabile.
2. È nulla ogni pattuizione in contrasto con
le disposizioni del presente decreto.
Art. 11 (Sanzioni)
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora
il fatto costituisca reato, nell'ipotesi in cui l'operatore
commerciale non abbia fornito l'informazione di cui
al comma 1 dell'art. 5 o abbia fornito una informazione
incompleta o errata o comunque non conforme a quanto
prescritto dagli articoli 5 e 9 del presente decreto,
che ostacoli l'esercizio del diritto di recesso, o
abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti
cambiari prima che sia trascorso il termine di cui
al comma 1 dell'art. 5 o non abbia rimborsato al consumatore
le somme da questi eventualmente pagate o non abbia
restituito gli effetti cambiari secondo le modalità
previste dal comma 3 dell'art. 8 del presente decreto,
si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva,
i limiti minimo e massimo della sanzione indicata
al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge
24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto
in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali
e degli agenti di polizia giudiziaria dell'art. 13
della predetta legge 24 novembre 1981, n.689, all'accertamento
delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia,
gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto
previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981,
n.689, è presentato all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato della
provincia in cui vi è la residenza o la sede
legale dell'operatore commerciale.
Art. 12 (Foro competente)
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione
del presente decreto la competenza territoriale inderogabile
è del giudice del luogo di residenza o di domicilio
del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. In via transitoria è consentito, per il
periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, che i cataloghi
o altri documenti illustrativi della merce o del servizio
oggetto del contratto non contengano l'informazione
di cui al comma 1 dell'art. 5, a condizione che tale
informazione sia riportata nella nota d'ordine o in
altro documento consegnato al consumatore.
3. È altresì consentito per il periodo
di 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto che la nota d'ordine eventualmente
sottoposta al consumatore per la sottoscrizione ai
sensi del comma 2 dell'art. 5 non contenga l'informazione
sul diritto di recesso, purchè tale informazione
sia comunque fornita al consumatore per iscritto,
secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art.
5, con documento a parte, che deve essere sottoscritto
dal consumatore ed allegato alla nota d'ordine medesima.
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